Art. 7.

      1. Le università, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali o istituzioni pubbliche o private o fondazioni, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.
      2. Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle strutture di cui al comma 1, è istituito un fondo con una dotazione pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008. Le modalità di erogazione dei contributi sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.